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Il Regolamento UE sulla deforestazione (EUDR) obbliga le aziende a dimostrare che determinate materie prime con cui operano (come cacao, caffè, olio di palma, soia, gomma, carne bovina e legno) non provengano da terreni deforestati o compromessi dopo il 31 dicembre 2020. L’obiettivo del regolamento è proteggere il mercato dell’UE dai prodotti che contribuiscono alla deforestazione globale e promuovere catene di approvvigionamento sostenibili.

Tempistica di implementazione
  • Per le grandi e medie imprese:
    Il regolamento avrebbe dovuto entrare in vigore originariamente il 30 dicembre 2025, ma la Commissione europea ha proposto di posticiparne l’entrata in vigore di un anno, a causa delle preoccupazioni relative alla prontezza del sistema informatico.
  • Per le microimprese e le piccole imprese:
    La data di entrata in vigore originaria era il 30 giugno 2026, ma anche questa può essere posticipata, a seconda dell’approvazione della proposta.
    • Eccezione: microimprese e piccole imprese del settore del legno. Per queste non è prevista alcuna proroga.
Cosa significa questo per le aziende?

Le aziende che commerciano in materie prime soggette all’EUDR devono effettuare un’adeguata due diligence per dimostrare che i loro prodotti non sono collegati alla deforestazione o al degrado dopo il 31 dicembre 2020. Ciò comporta:

  • Raccolta della documentazione di origine
  • Esecuzione delle valutazioni dei rischi
  • Adottare misure per limitare i rischi individuati
Possibili ritardi

Sebbene l’introduzione fosse originariamente prevista per la fine del 2025, la proroga proposta fino alla fine del 2026 non è ancora definitiva. A tal fine è ancora necessaria l’approvazione del Consiglio europeo e del Parlamento europeo.

Iniziate subito a prepararvi

Anche se sembra che ci sarà una proroga, è consigliabile iniziare già ora con i preparativi. Di seguito trovate quali sono i preparativi più opportuni da effettuare:

  1. Identificazione dei prodotti rilevanti. Verificate se le materie prime che commercializzate rientrano nei sette prodotti chiave soggetti all’EUDR.
  2. Raccogliere la documentazione relativa alla provenienza. Raccogliere informazioni dettagliate sulla provenienza dei prodotti, comprese le coordinate geografiche dei siti di produzione.
  3. Effettuare valutazioni dei rischi. Valutare il rischio di deforestazione o degrado nelle aree di produzione.
  4. Attuare misure di mitigazione. Adottare misure adeguate per ridurre o prevenire i rischi individuati.
  5. Rimanete aggiornati. Seguite gli sviluppi relativi all’approvazione della proroga e adeguate di conseguenza la vostra pianificazione di conformità.
  6. Inviare tali informazioni tramite TRACES. Assicurarsi che la documentazione sia corretta e che sia garantita la tracciabilità all’interno del sistema TRACES dell’UE.
Quali informazioni devono essere fornite in TRACES?
  • Provenienza dei prodotti (per il legno: origine o periodo di abbattimento/raccolta)
  • Coordinate GPS
  • Dati dei fornitori (nome, indirizzo e recapiti)
  • Prova di legalità e che la produzione sia libera da deforestazione (ad es. un certificato FSC o un permesso di taglio)
  • Quantità (in chilogrammi)
Hai bisogno di aiuto?

Avete bisogno di assistenza per comprendere l’EUDR, preparare le dichiarazioni TRACES o eseguire la due diligence?
I nostri specialisti sono pronti ad aiutarvi! Contattateci per ulteriori informazioni e assistenza tramite questa pagina.

Regolamento UE sulle foreste (EUDR): pronto per il 2026
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