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Il Regolamento UE sulla deforestazione (EUDR) impone alle aziende di dimostrare che alcuni prodotti di base che commerciano (come cacao, caffè, olio di palma, soia, gomma, carne bovina e legname) non provengono da terreni deforestati o degradati dopo il 31 dicembre 2020. L'obiettivo del regolamento è proteggere il mercato dell'UE dai prodotti che contribuiscono alla deforestazione globale e promuovere catene di approvvigionamento sostenibili.

Calendario di attuazione
  • Per le grandi e medie imprese:
    Il regolamento doveva originariamente entrare in vigore il 30 dicembre 2025, ma la Commissione europea ha proposto di ritardare l'attuazione di un anno a causa delle preoccupazioni sulla preparazione dei sistemi informatici.
  • Per le micro e piccole imprese:
    La data di entrata in vigore originaria era il 30 giugno 2026, ma potrebbe anche essere ritardata, a seconda dell'adozione della proposta.
    • Eccezione: piccole/micro imprese del settore del legno. Non è previsto alcun rinvio.
Cosa significa per le imprese?

Le aziende che commerciano in materie prime coperte dall'EUDR devono svolgere la dovuta diligenza (due diligence) per dimostrare che i loro prodotti non sono legati alla deforestazione o al degrado dopo il 31 dicembre 2020. Questo include:

  • Raccolta della documentazione di origine
  • Conduzione delle valutazioni del rischio
  • Adottare misure per mitigare i rischi identificati
Possibile ritardo

Sebbene l'attuazione fosse originariamente prevista per la fine del 2025, il rinvio proposto alla fine del 2026 non è ancora definitivo. È ancora necessaria l'approvazione del Consiglio europeo e del Parlamento europeo.

Iniziare a prepararsi ora

Anche se un ritardo sembra imminente, è saggio iniziare a prepararsi fin da ora. I migliori preparativi che potete fare sono elencati di seguito:

  1. Identificare i prodotti rilevanti. Verificate se le materie prime che commerciate rientrano tra i sette prodotti principali coperti dall'EUDR.
  2. Raccogliere la documentazione sulla provenienza. Raccogliere informazioni dettagliate sull'origine dei prodotti, comprese le coordinate geografiche dei siti di produzione.
  3. Condurre valutazioni del rischio. Valutare il rischio di deforestazione o degrado nelle aree di produzione.
  4. Attuare misure di mitigazione. Adottare misure appropriate per ridurre o prevenire i rischi identificati.
  5. Rimanete informati. Seguite gli sviluppi relativi all'adozione del rinvio e modificate di conseguenza la vostra pianificazione della conformità.
  6. Trasmettere le informazioni attraverso TRACES. Garantire la corretta documentazione e tracciabilità all'interno del sistema TRACES dell'UE.
Quali informazioni devono essere fornite in TRACES?
  • Origine dei prodotti (per il legname: origine o periodo di abbattimento/raccolta)
  • Coordinate GPS
  • Dettagli del fornitore (nome, indirizzo e contatti)
  • Prova di legalità e che la produzione è esente da deforestazione (ad esempio, un certificato FSC o una licenza di disboscamento)
  • Quantità (in chilogrammi)
Avete bisogno di aiuto?

Avete bisogno di assistenza per comprendere l'EUDR, preparare le proposte TRACES o eseguire la due diligence?
I nostri specialisti sono pronti ad aiutarvi! Contattateci per maggiori informazioni e supporto tramite questa pagina.

Regolamento forestale dell'UE (EUDR): pronto per il 2026
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