Il Regolamento UE sulla deforestazione (EUDR) obbliga le aziende a dimostrare che determinate materie prime con cui operano (come cacao, caffè, olio di palma, soia, gomma, carne bovina e legno) non provengano da terreni deforestati o compromessi dopo il 31 dicembre 2020. L’obiettivo del regolamento è proteggere il mercato dell’UE dai prodotti che contribuiscono alla deforestazione globale e promuovere catene di approvvigionamento sostenibili.
Tempistica di implementazione
- Per le grandi e medie imprese:
Il regolamento avrebbe dovuto entrare in vigore originariamente il 30 dicembre 2025, ma la Commissione europea ha proposto di posticiparne l’entrata in vigore di un anno, a causa delle preoccupazioni relative alla prontezza del sistema informatico.
- Per le microimprese e le piccole imprese:
La data di entrata in vigore originaria era il 30 giugno 2026, ma anche questa può essere posticipata, a seconda dell’approvazione della proposta.
- Eccezione: microimprese e piccole imprese del settore del legno. Per queste non è prevista alcuna proroga.
Cosa significa questo per le aziende?
Le aziende che commerciano in materie prime soggette all’EUDR devono effettuare un’adeguata due diligence per dimostrare che i loro prodotti non sono collegati alla deforestazione o al degrado dopo il 31 dicembre 2020. Ciò comporta:
- Raccolta della documentazione di origine
- Esecuzione delle valutazioni dei rischi
- Adottare misure per limitare i rischi individuati
Possibili ritardi
Sebbene l’introduzione fosse originariamente prevista per la fine del 2025, la proroga proposta fino alla fine del 2026 non è ancora definitiva. A tal fine è ancora necessaria l’approvazione del Consiglio europeo e del Parlamento europeo.
Iniziate subito a prepararvi
Anche se sembra che ci sarà una proroga, è consigliabile iniziare già ora con i preparativi. Di seguito trovate quali sono i preparativi più opportuni da effettuare:
- Identificazione dei prodotti rilevanti. Verificate se le materie prime che commercializzate rientrano nei sette prodotti chiave soggetti all’EUDR.
- Raccogliere la documentazione relativa alla provenienza. Raccogliere informazioni dettagliate sulla provenienza dei prodotti, comprese le coordinate geografiche dei siti di produzione.
- Effettuare valutazioni dei rischi. Valutare il rischio di deforestazione o degrado nelle aree di produzione.
- Attuare misure di mitigazione. Adottare misure adeguate per ridurre o prevenire i rischi individuati.
- Rimanete aggiornati. Seguite gli sviluppi relativi all’approvazione della proroga e adeguate di conseguenza la vostra pianificazione di conformità.
- Inviare tali informazioni tramite TRACES. Assicurarsi che la documentazione sia corretta e che sia garantita la tracciabilità all’interno del sistema TRACES dell’UE.
Quali informazioni devono essere fornite in TRACES?
- Provenienza dei prodotti (per il legno: origine o periodo di abbattimento/raccolta)
- Coordinate GPS
- Dati dei fornitori (nome, indirizzo e recapiti)
- Prova di legalità e che la produzione sia libera da deforestazione (ad es. un certificato FSC o un permesso di taglio)
- Quantità (in chilogrammi)
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